Alla data del 31 dicembre 1974 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate a norma della legge 2 giugno 1962, n. 600. Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, e' autorizzato a stipulare con le societa' indicate nell'articolo 1 nuove convenzioni, ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge, con decorrenza dal 1 gennaio 1975.

Testo vigente dal 24 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-12-20;684~art3 · fonte su Normattiva