L'indennita' di trasferta prevista per i dirigenti degli enti pubblici non economici, comandati in missione, viene liquidata in misura ridotta qualora gli stessi chiedano il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio. Nel caso di trasferimento d'ufficio in altra citta', al personale di cui al comma 1 spetta il rimborso, per i primi due anni di permanenza nella nuova destinazione, delle spese sostenute per la locazione di un alloggio adeguato alle esigenze familiari.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art14 · fonte su Normattiva