Art. 15 — Funzionari direttivi
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della ex-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e esteso ad personam, e sulla base delle anzianita' di servizio a ciascuno gia' riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni. 2. In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennita' per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennita' sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilita' e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attivita' ispettive di particolare complessita', nonche' a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennita' di cui al presente comma.
Testo vigente dal 13 marzo 1989
