Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi nonche' sulle note di variazione al bilancio di previsione, rinviando i bilanci medesimi e le note di variazione a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive. I suddetti rilievi devono essere formulati, per i bilanci, entro sessanta giorni e, per le note di variazione, entro trenta giorni dalla data di ricezione. Trascorsi detti termini il bilancio di previsione e le note di variazione diventano esecutivi.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art9 · fonte su Normattiva