Art. 10 — Collegio dei sindaci
Il collegio dei sindaci vigila sulla legittimita' e regolarita' contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sul bilancio dell'ente e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali riferendone al consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale e composto da:
- a)quattro rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente;
- b)tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con la qualifica non inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di vice presidente. Per ciascuno dei componenti del collegio e nominato un membro supplente. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni. Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci, uno dei quali puo' essere scelto anche tra quelli supplenti. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, ne' ricevere incarichi di studio o di consulenza. Il colleggio dei sindaci e costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente del collegio e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto e designato, tra i rappresentanti del Ministero del tesoro, il vice presidente del collegio. I componenti effettivi del collegio dei sindaci ed il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed ogni altra disposizione in, contrasto o incompatibile con il presente articolo.
Testo vigente dal 13 marzo 1989
