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Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese tessili possono sottoporre all'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale vi provvede di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, piani aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione destinati a migliorare la produzione, ad accrescere la capacita' competitiva ed a migliorare la condizione operaia, tendendo ad assicurare il mantenimento dei precedenti livelli di occupazione. Sono considerate tessili, agli effetti della presente legge, le imprese la cui attivita' produttiva e' diretta alla trattura della seta e alla lavorazione di fibre e di prodotti tessili di cui alla sezione XI della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, compresi quelli indicati alle lettere d), e), g), h), i), k), l), n), o), q) ed r) della nota 1.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-01;1101~art1 · fonte su Normattiva