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Alle plusvalenze derivanti dal realizzo dei beni e reinvestite per l'attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione si applica per il periodo di imposta in corso alla data di approvazione del piano e per i tre successivi la riduzione dell'imposta di ricchezza mobile prevista all'articolo 62 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge medesima. La disposizione del comma precedente si applica, per il periodo di imposta in corso alla data dei decreti previsti dall'articolo 3 e per i tre successivi, anche alle plusvalenze reinvestite negli stabilimenti impiantati, ampliati o ammodernati. Per le imprese non tassabili in base al bilancio si applica la disposizione del secondo comma del precedente articolo 11.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1971-12-01;1101~art12 · fonte su Normattiva