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I piani di ristrutturazione e di conversione devono essere attuati entro il termine indicato nel provvedimento del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che li approva. I piani possono essere modificati o attuati con modalita' diverse da quelle previste solo con la previa autorizzazione data nelle forme e con le modalita' stabilite per l'approvazione dei piani, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge. La mancata attuazione del piano nel termine di cui al primo comma del presente articolo o la sua modificazione senza l'autorizzazione di cui al secondo comma importa la decadenza da qualsiasi agevolazione fiscale concessa a norma della presente legge, escluse le agevolazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10. La decadenza e' pronunciata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato di cui al primo comma dell'articolo 5.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-01;1101~art14 · fonte su Normattiva