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Per le imprese tessili autoproduttrici di energia elettrica, che abbiano ottenuto il riconoscimento delle condizioni di esonero ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1642 il corso di tre anni consecutivi, previsto agli effetti del trasferimento nel secondo comma dello stesso articolo 4, n. 6, rimane sospeso per gli anni nei quali risulti che la percentuale minima prescritta non sia stata superata esclusivamente in conseguenza di interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, rese necessarie dall'attuazione di piani di ristrutturazione e di conversione nei quali siano previste interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti che si intende saranno autorizzati con l'approvazione dei piani stesse a norma della presente legge. Agli accertamenti relativi provvedera' il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-01;1101~art15 · fonte su Normattiva