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Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti, di cui alla presenta legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno: lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972; lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1973; lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1974; lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975. Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi. Gli stanziamenti relativi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato nell'anno 1972 per lire 1.000 milioni; nell'anno 1973 per lire 6.000 milioni; nell'anno 1974 per lire 8.000 milioni; negli anni da 1975 al 1986 per lire 9.000 milioni; nell'anno 1987 per lire 8.000 milioni; nell'anno 1988 per lire 6.000 milioni nell'anno 1989 per lire 1.000 milioni.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-01;1101~art16 · fonte su Normattiva