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Le imprese ammesse a beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono tenute ad aprire e finanziare corsi aziendali o interaziendali di riqualificazione di tutti i lavoratori licenziati, sospesi, ovvero collocati a orario ridotto in conseguenza dell'attuazione dei piani aziendali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione. I corsi di riqualificazione, che potranno essere istituiti anche ai sensi dell'articolo 47 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono organizzati secondo le disposizioni della legge stessa e successive modificazioni. Le relative modalita' devono essere stabilite contemporaneamente all'approvazione dei piani con l'intervento delle organizzazioni sindacali territorialmente interessate. Per i titolari ed i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile che intraprendano processi di riconversione e ristrutturazione possono essere organizzati dall'INIASA, su proposta delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 25 luglio 1956, numero 860, di concerto con i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, corsi professionali di qualificazione e riqualificazione. Le imprese che realizzano nuove attivita' industriali ai sensi degli articoli 3 e 7 della presente legge sono tenute ad assumere prioritariamente i lavoratori eventualmente licenziati dalle aziende tessili.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-01;1101~art18 · fonte su Normattiva