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Il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato da una o piu' imprese tessili e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i previsti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, deve prevedere, congiuntamente od alternativamente:
- a)l'ammodernamento e la ristrutturazione interna di singole imprese idonee per il conseguimento, attraverso l'attuazione del piano, delle finalita' indicate dall'articolo 1;
- b)la fusione di societa' di qualunque forma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuata sia mediante la costituzione di una societa' nuova, sia mediante la incorporazione di una o piu' societa' in altra gia' esistente;
- c)l'apporto di complessi aziendali, da parte di imprese di qualunque forma in societa' gia' esistenti o da costituire;
- d)la costituzione, preordinata o comunque funzionalmente collegata all'attuazione di programmi di specializzazione o integrazione dei processi produttivi delle singole imprese, di societa' incaricate del servizio di approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, del servizio di vendita e di distribuzione dei prodotti e di altri servizi comuni per conto delle imprese medesime;
- e)la costituzione di consorzi tra le medie e le piccole imprese industriali e tra le imprese artigiane per l'approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, per il servizio di vendita e di distribuzione dei loro prodotti e per altri servizi comuni interessanti le imprese, ivi compresi centri di studio e di ricerca di mercato. Per le imprese artigiane tessili il piano potra' essere costituito da un programma di produzione e di investimenti, indicante anche il costo e il tipo dei nuovi macchinari e attrezzature che le imprese intendono acquisire. Le nuove societa' risultanti dalle fusioni, le societa' incorporanti, le societa' destinatarie degli apporti e le societa' incaricate dei servizi devono essere costituite in forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata o in forma di societa' cooperative in caso di cooperative e devono avere per oggetto esclusivamente lo esercizio di attivita' relative al settore tessile. I piani possono anche comprendere programmi non attuati per la parte coperta da precedenti finanziamenti ancora non erogati.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977
