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A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge e per la durata di un triennio, l'aliquota contributiva per gli assegni familiari dovuta dalle aziende industriali e artigiane tessili e' ridotta dal 15 per cento al 10 per cento. L'importo del minore gettito contributivo che si determina, per effetto del comma precedente, per la Cassa unica per gli assegni familiari e' posto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, che effettuera', annualmente, il relativo versamento.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1971-12-01;1101~art20 · fonte su Normattiva