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Le imprese tessili operanti in zone a prevalente industria tessile, nelle quali sussistano o possano insorgere condizioni di depressione economica o di notevole disoccupazione, possono sottoporre all'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il quale vi provvede di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, unitamente ai piani di ristrutturazione e di riorganizzazione o indipendentemente da essi, piani di conversione parziale o totale in attivita' industriali diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1. Per queste ultime attivita' possono essere sottoposti all'approvazione piani per la realizzazione nelle stesse zone di nuovi stabilimenti industriali, anche da parte di imprese non appartenenti al settore tessile. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la programmazione economica approva le direttive per la determinazione delle zone di cui al comma precedente. In base a tali direttive le regioni interessate nei trenta giorni successivi formulano le proposte per la determinazione delle zone. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro i successivi trenta giorni, provvede alla determinazione delle zone stesse. I piani di conversione e i piani di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro quattro mesi dalla data dei suddetti decreti. I piani relativi alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali e all'ampliamento di quelli esistenti per lo esercizio di attivita' diverse da quelle tessili nelle zone di cui al primo comma devono essere presentati entro un anno dalla data dei decreti che determinano le zone stesse.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-01;1101~art3 · fonte su Normattiva