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Il piano di conversione, presentato da una o piu' imprese e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i previsti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, deve prevedere congiuntamente o alternativamente:

  • a)l'adeguamento o la sostituzione totale o parziale degli impianti e delle attrezzature;
  • b)la fusione di societa' di qualunque tipo esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, attuata sia mediante la costituzione di una societa' nuova, sia mediante la incorporazione di una o piu' societa' in altra gia' esistente;
  • c)l'assunzione di partecipazioni, da parte di imprese di qualunque forma, mediante apporti in societa' gia' esistenti o da costituire. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) il piano deve prevedere che le societa' risultanti dalle fusioni, le societa' incorporanti o le societa' destinatarie degli apporti impiantino nuovi stabilimenti industriali nelle zone di cui all'articolo 3, ovvero amplino quelli ivi esistenti. Le societa' stesse devono essere costituite in forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata o in forma di societa' cooperative in caso di cooperative e possono avere per oggetto attivita' diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-01;1101~art4 · fonte su Normattiva