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Il comitato di cui all'articolo precedente procede ogni quadrimestre, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative e le regioni interessate, a una valutazione della congruita' delle iniziative in corso a raggiungere le finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge e ne informa il CIPE per l'emanazione di nuove direttive, ove necessario.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977
