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Il comitato di cui all'articolo precedente procede ogni quadrimestre, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative e le regioni interessate, a una valutazione della congruita' delle iniziative in corso a raggiungere le finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge e ne informa il CIPE per l'emanazione di nuove direttive, ove necessario.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-01;1101~art6 · fonte su Normattiva