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Le imprese che partecipano ai piani di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione o di realizzazione di nuovi stabilimenti industriali in attivita' diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1, debitamente approvati, e le societa' di cui al terzo comma dell'articolo 2 e al secondo comma dell'articolo 4, quali ne siano le dimensioni e l'ubicazione, possono ottenere finanziamenti dagli istituti speciali abilitati all'esercizio del credito a medio e a lungo termine. Questi sono autorizzati a compiere operazioni di credito anche a favore delle imprese artigiane ai soli fini della presente legge. A tal fine i predetti istituti sono autorizzati ad emettere fino al 31 dicembre 1972, in una o piu' volte, obbligazioni per un importo nominale massimo di 200 miliardi di lire. Alla ripartizione di tale importo tra gli istituti stessi provvede il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato interministeriale previsto dal precedente articolo 5 e tenendo conto delle esigenze dei piani zonali approvati. L'Istituto centrale per il credito a medio termine proporra' la ripartizione del ricavato delle obbligazioni emesse in base alla quota ad esso attribuita tra gli istituti di mediocredito regionale, secondo le stesse modalita' sopra indicate. Sull'importo di lire 200 miliardi, di cui al presente comma, e' riservata una somma non inferiore a 10 miliardi di lire per finanziamenti ad imprese artigiane tessili e loro consorzi. I finanziamenti previsti dal primo comma del presente articolo possono essere concessi in misura proporzionale alle spese occorrenti per la realizzazione dei piani, e non superiore alle seguenti aliquote: 70 per cento fino a 500 milioni di lire; 60 per cento per la parte eccedente i 500 milioni fino a 3 miliardi di lire; 50 per cento per la parte eccedente i 3 miliardi fino a 6 miliardi di lire. I finanziamenti alle imprese artigiane tessili possono essere concessi in misura non superiore all'80 per cento, fino a lire 30 milioni. Tale importo e' elevato a 60 milioni in caso di costituzione di consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera e) dell'articolo 2.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-01;1101~art7 · fonte su Normattiva