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Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai finanziamenti previsti nel precedente articolo mediante la corresponsione alle imprese che ne beneficeranno, per l'intera durata dei finanziamenti stessi e comunque per un periodo non eccedente i 15 anni, di un contributo nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre l'onere a carico delle imprese al 4 per cento annuo, comprensivo di ogni gravame accessorio e spesa. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del comitato di cui all'articolo 5 della presente legge. Nel periodo di ammortamento il contributo e' pagato, per il tramite degli istituti speciali abilitati, alla scadenza delle annualita' relative a ciascun finanziamento, in misura costante pari alla differenza tra la rata dovuta dall'impresa in base al tasso contrattuale nella misura stabilita dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio per le operazioni di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, e la rata calcolata per un piano di ammortamento al tasso del 4 per cento. Nel periodo di somministrazione e fino a quando non abbia avuto inizio lo ammortamento il contributo e' annualmente corrisposto per lo stesso tramite e calcolato con riferimento alla data e all'ammontare di ciascuna somministrazione al tasso risultante dalla differenza tra il tasso contrattuale e il 4 per cento.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1971-12-01;1101~art8 · fonte su Normattiva