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Gli assegni di pensione d'invalidita' e di lungo servizio degli ex militari gia' dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia, concessi in base alle norme delle legge 2 novembre 1955, n. 1117, 22 ottobre 1957, n. 1053, e 16 dicembre 1961, n. 1463, corrisposti a cura del reparto estero della Direzione provinciale del tesoro di Roma ed in godimento agli stessi ex militari alla data del 31 dicembre 1968, s'intendono raddoppiati a decorrere dal 1 gennaio 1969.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;1015~art1 · fonte del testo