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Gli assegni di pensione di invalidita' e di lungo servizio degli ex militari gia' dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane della Eritrea, della Libia e della Somalia, concessi in base alle norme delle leggi 2 novembre 1955, n. 1117, 22 ottobre 1957, n. 1053, 16 dicembre 1961, n. 1463, rivalutati con la legge 24 dicembre 1969, n. 1015, corrisposti a cura del reparto estero della direzione provinciale del tesoro di Roma ed in godimento agli stessi ex militari alla data del 31 dicembre 1972, si intendono raddoppiati a decorrere dal 1 gennaio 1973.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1974 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;934~art1 · fonte del testo