Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova di cui agli articoli 9, n. 3, e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, nella misura di lire 100.000.000 annue la cui copertura sara' assicurata, per l'accresciuta misura di lire 95.500.000, sulla pari somma stanziata sul fondo globale dell'esercizio finanziario 1962-63 a titolo di aumento del contributo annuo a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova.

Testo vigente dal 12 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-23;1774~artunico · fonte del testo