A decorrere dal 10 luglio 1960 il contributo annuo ordinario in favore dell'Unione italiana ciechi, di cui al secondo comma della legge 28 luglio 1950, n. 626, e' elevato da lire 20 milioni a lire 50 milioni. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 novembre 1962, n.1614

1

con decorrenza dal 1 luglio 1962

La L. 14 novembre 1962, n.1614 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216, e' elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni. E' altresi' concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni."

L. 21 novembre 1969, n.928

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1968

La L. 21 novembre 1969, n.928 nel modificare l'art. 1 della L. 14 novembre 1962, n.1614 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con la legge 14 novembre 1962, n. 1614, in lire 75.000.000 viene aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1968."

Testo vigente dal 1 gennaio 1970

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1216~art1 · fonte su Normattiva