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Le misure delle indennita' per servizio forestale stabilite dai precedenti articoli 1 e 2 saranno variate automaticamente e nella stessa misura ogni qualvolta subiranno variazioni l'indennita' speciale di pubblica sicurezza, l'indennita' per spese domestico e governo quadrupedi e l'indennita' di alloggio spettanti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1972 al 25 novembre 1973
