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Gli ispettori (ufficiali) che prestano servizio presso le scuole del Corpo forestale dello Stato debbono sempre indossare l'uniforme. Alla prima vestizione provvedera' l'amministrazione a mezzo del magazzino centrale vestiario ed equipaggiamento del Corpo forestale dello Stato.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1972 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1228~art5 · fonte del testo