Le pensioni di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, maturate fino al 31 dicembre 1951, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1 gennaio 1958, della seguente misura percentuale: 20 per cento, se la pensione e' maturata anteriormente al 1 gennaio 1948; 16 per cento se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949: 12 per cento se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951. La percentuale di aumento e' calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1 luglio 1955, n. 638. La percentuale di aumento relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1946 e' calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Testo vigente dal 26 gennaio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-01-08;3~art1 · fonte del testo