Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

Art. 25 — Rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965

[1]Le pensioni dirette ed indirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate, applicando ai trattamenti in atto - al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, delle integrazioni per gli assegni ad personam di cui all'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 830, per i trattamenti minimi e per le pensioni supplementari di cui ai successivi articoli 27 e 28 - i seguenti coefficienti:

[2]Anno di decorrenza originaria Coefficiente della pensione di rivalutazione --- ---

[3]Ante 1955..................................... 1,40 1955.......................................... 1,35 1956.......................................... 1,30 1957.......................................... 1,25 1958.......................................... 1,20 1959.......................................... 1,15 1960.......................................... 1,12 1961.......................................... 1,10 1962.......................................... 1,08 1963.......................................... 1,05 1964.......................................... 1,03

[4]I miglioramenti di cui al comma precedente assorbono fino a concorrenza le integrazioni per assegno ad personam e per trattamento minimo ed hanno effetto dal 1 luglio 1970.

Testo vigente dal 6 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art25 · fonte su Normattiva