Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi
Art. 15 — Attuazione della legge - Competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
Articolo abrogato dalla l. 9 gennaio 1991 n. 10.
Abrogato dal 17 gennaio 1991
