All'apposito capitolo, indicato dall'articolo 1, possono essere imputate spese di qualsiasi genere, purche' afferenti comunque agli scopi della presente legge, anche se in duplicazione di voci gia' contenute in altri capitoli. Tutti gli stanziamenti non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere impiegati negli esercizi successivi, in deroga alle vigenti norme, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

Testo vigente dal 25 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-09;121~art3 · fonte su Normattiva