La Regione Friuli-Venezia Giulia e le Amministrazioni provinciali e comunali territorialmente competenti sono autorizzate a coadiuvare le rispettive Soprintendenze nell'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, ponendo a loro disposizione, secondo le proprie possibilita', i mezzi tecnici richiesti, nonche' a disporre propri contributi finanziari, anche stipulando apposite convenzioni con le medesime Soprintendenze.

Testo vigente dal 25 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-09;121~art4 · fonte del testo