La Regione Friuli-Venezia Giulia e le Amministrazioni provinciali e comunali territorialmente competenti sono autorizzate a coadiuvare le rispettive Soprintendenze nell'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, ponendo a loro disposizione, secondo le proprie possibilita', i mezzi tecnici richiesti, nonche' a disporre propri contributi finanziari, anche stipulando apposite convenzioni con le medesime Soprintendenze.
Testo vigente dal 25 marzo 1967
