Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Soprintendenza alle antichita' delle Venezie, in accordo con il comune di Aquileia, provvedera' a predisporre un piano definitivo di esplorazioni che permetta, nell'ambito del piano regolatore, lo svincolo delle zone prive di interesse archeologico incluse nel perimetro attualmente vincolato. La predetta Soprintendenza provvedera' altresi' al ripristino in stato delle zone esplorate con risultato negativo, ed alla conservazione dei reperti, nonche' alla indispensabile sistemazione degli accessi, sempre in accordo col Comune, quando il reperto per la sua importanza debba essere conservato in sito. Ai fini suddetti e' utilizzato lo stanziamento di lire 200 milioni previsto dall'articolo 1 per l'esercizio 1967.

Testo vigente dal 25 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-09;121~art5 · fonte del testo