Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneita' svolto in attuazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, e che siano stati inquadrati nel profilo di primo ricercatore ai sensi dell'articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23, e 27 marzo 1995, n. 87, non convertiti in legge.

Testo vigente dal 21 ottobre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-10-17;531~art1 · fonte del testo