Art. 23 — Mantenimento del trattamento economico più favorevole
Il personale della Polizia di Stato che ai sensi della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e' stato inquadrato in uno dei ruoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e 30 aprile 1987, n. 240, ovvero abbia superato i concorsi straordinari per titoli di servizio previsti nella stessa legge per il passaggio a qualifica o ruolo superiore, conserva, se piu' favorevole, il trattamento economico stipendiale in godimento al momento della registrazione del provvedimento formale di inquadramento. L'eventuale differenza di trattamento economico di cui al comma 1 viene convertita in assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile. L'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, modificato dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 1981, n. 432 come integrato dall'articolo 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 si intende riferito anche ai casi di inquadramento che comportino passaggio a livello retributivo superiore. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano nei confronti delle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile transitate nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. L'articolo 2, comma 11, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 e' sostituito dal seguente: "11. Detti scatti sono attribuiti, con la decorrenza 1 novembre 1986, previo riassorbimento degli scatti di cui ai commi 5 e 7 nonche' degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e non sono riassorbibili nei casi di promozione o inquadramento che comporti passaggio a livello retributivo superiore".
Testo vigente dal 11 agosto 1990
