Ai conferimenti indicati nell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la disciplina fiscale ivi prevista si applica anche quando i relativi atti vengano stipulati posteriormente al 31 dicembre 1980 ma non oltre tre mesi dalla data di comunicazione di accertamento positivo del Comitato interministeriale per la programmazione economica o da quella di scadenza del termine di sei mesi senza che vi sia stata comunicazione di esito negativo, a condizione che la delibera di aumento di capitale sia stata adottata e la relazione al Comitato sia stata presentata entro il 31 dicembre 1980.

Testo vigente dal 27 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;882~art12 · fonte su Normattiva