Ai possessori di titoli rappresentanti quote di capitale delle aziende e degli istituti di credito pubblici che percepiscono utili distribuiti dagli stessi, si rende applicabile il regime fiscale di cui agli articoli 1 e 4 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, ovvero l'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successivo modificazioni e integrazioni, qualora dette quote non incorporino il diritto di voto. Nella determinazione del reddito dell'ente, limitatamente agli utili pagati sui titoli di mero risparmio, si applica la detrazione di cui all'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Testo vigente dal 11 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art48 · fonte su Normattiva