La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1 agosto 1978, n. 426, non si applica per le violazioni commesse dal 1 giugno 1980 al 31 dicembre 1980 a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilita' di cui al decreto-legge citato e relativo al periodo considerato avvenga entro il 30 settembre 1981.

Testo vigente dal 11 agosto 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;451~artunico · fonte del testo