La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1 agosto 1978, n. 426, non si applica per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilita' di cui al decreto-legge citato e relativo ai periodi precedenti avvenga entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La suddetta soprattassa viene altresi' rimborsata a coloro che hanno provveduto ad effettuare il versamento ed entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge inoltrino apposita domanda al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, corredata da attestazione del versamento medesimo.
Testo vigente dal 28 agosto 1985
