La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1 agosto 1978, n. 426, non si applica per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilita' di cui al decreto-legge citato e relativo ai periodi precedenti avvenga entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La suddetta soprattassa viene altresi' rimborsata a coloro che hanno provveduto ad effettuare il versamento ed entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge inoltrino apposita domanda al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, corredata da attestazione del versamento medesimo.

Testo vigente dal 28 agosto 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-08-22;451~art2 · fonte del testo