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Il nativo che commetta un reato doloso in danno del cittadino e' punito, qualora il fatto comporti lesione del prestigio della razza italiana, con la pena stabilita per il reato aumentata fino ad un terzo.

Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1004~art16 · fonte del testo