Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana

Art. 17 — Altri atti del cittadino lesivi del prestigio di razza

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Il cittadino che, nei territori dell'Africa Italiana, commetta atti lesivi del prestigio di razza che non siano gia' previsti come reati, e' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire diecimila.

Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1004~art17 · fonte del testo