Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana
Art. 18 — Altri atti del nativo lesivi del prestigio della razza italiana
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Il nativo che commetta atti lesivi del prestigio della razza Italiana che non siano gia' previsti come reati, e' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire diecimila.
Testo in vigore dal 21 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
