Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato versamento dell'Iva trimestrale - Applicabilità dell'istituto del «ravvedimento operoso» nel caso di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta - Mancata previsione - Lamentato contrasto con il principio di ragionevolezza - Inapplicabilità delle disposizioni censurate al caso di specie - Conseguente difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sollevata con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, perché, nell'escludere l'applicazione dell'istituto del "ravvedimento operoso" nel caso di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta sul valore aggiunto, riserverebbero irragionevolmente un trattamento sanzionatorio più sfavorevole all'ipotesi in cui (come nella specie) il ritardo nel pagamento sia contenuto in trenta giorni dalla commissione della violazione e sia dovuto ad un errore commesso in buona fede dal contribuente, rispetto alla più grave ipotesi in cui quest'ultimo, pur scientemente ritardando fino a trenta giorni il versamento cui è tenuto, può godere del beneficio della riduzione della sanzione per "ravvedimento operoso", mediante il contestuale versamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi moratori. Infatti, le disposizioni censurate non sono applicabili nella specie, ancorché l'art. 25, comma 1, dello stesso decreto legislativo preveda l'applicazione delle disposizioni da esso recate - e quindi anche di quelle denunciate - alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e cioè alla data del 1° aprile 1998, in quanto: a) la violazione consistente nel tardivo pagamento dell'IVA è stata commessa il 4 maggio 1995 e, pertanto, l'efficacia retroattiva stabilita in via generale dal menzionato art. 25, comma 1, è impedita dalla già intervenuta scadenza, alla data dell'entrata in vigore della norma censurata (1° aprile 1998), del termine da questa previsto per la regolarizzazione del mancato pagamento del tributo o dell'acconto, e cioè trenta giorni dalla data della violazione (quindi, entro il 3 giugno 1995); b) il contribuente, per ottenere la riduzione delle sanzioni, avrebbe dovuto provvedere alla regolarizzazione della violazione ai sensi e nei termini di cui all'art. 48, primo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, vigente al momento della violazione medesima, e cioè entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione nella quale l'operazione doveva essere computata; ovvero, con applicazione di sanzioni gradatamente maggiorate in relazione alla data della regolarizzazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo, oppure - ancora - entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo.
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritardato pagamento in buona fede dell'Iva trimestrale - Applicazione di circostanze attenuanti - Mancata previsione - Dedotta disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del ritardato versamento dell'imposta con «contestuale» pagamento della soprattassa - Eterogeneità delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale concernente il combinato disposto degli artt. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 e 48, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, sollevata con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicazione di attenuanti nell'ipotesi di ritardato pagamento in buona fede dell'imposta. Il giudice a quo pone infatti a raffronto situazioni radicalmente diverse, nel denunciare come irragionevole la disparità di trattamento sanzionatorio tra detta ipotesi (comportante l'irrogazione della sanzione nella misura ordinaria) e quella di ritardato versamento dell'imposta, con "contestuale" pagamento di soprattassa entro un certo termine e prima dell'inizio delle procedure di constatazione della violazione (comportante l'inflizione, in luogo della più grave sanzione ordinaria, di una soprattassa proporzionale all'importo non versato), in quanto, mentre nel primo caso il contribuente non denuncia la violazione da lui commessa (e, quindi, non evita all'ufficio tributario di procedere alla relativa constatazione) né corrisponde spontaneamente alcun importo a titolo di soprattassa per il ritardo, nel secondo caso previene la constatazione della violazione e sana l'irregolarità corrispondendo, nel termine fissato dalla legge, anche la soprattassa, «contestualmente» al tributo, venendo soddisfatta solo in tale ultima ipotesi la ratio legislativa di concedere un'agevolazione fiscale al contribuente che eviti agli uffici tributari di procedere ad onerose constatazioni della violazione tributaria commessa.
Riguarda ancheart. 48 Testo unico IVA