Art. 23
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Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento puo' essere sospeso se e' stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorche' non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che puo' disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, e' ammessa azione avanti al tribunale, cui e' rimesso il potere di sospensione.
Testo vigente dal 8 gennaio 1998 al 16 luglio 1998 · versione 0 su Normattiva