Art. 22

[1]Decadenza e prescrizione

[2](articolo 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

[3]1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 18, ovvero l'atto di irrogazione, e' notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 20, comma 4. 2. Se la notificazione e' stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido il termine e' prorogato di un anno. 3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art22 · fonte su Normattiva