Art. 26
Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonche' ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorche' diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.
Testo vigente dal 8 gennaio 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva