Agli oneri derivanti per l'anno 1990 dal pagamento dei ratei di pensione di cui all'articolo 1 relativi al secondo semestre 1990 e dalla restituzione dei contributi di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, valutati in lire 11 miliardi e 850 milioni, ed agli oneri derivanti per gli anni 1991 e 1992 dal pagamento dei ratei di pensione, valutati in lire 12 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'Ente di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina delle ostetriche". Agli oneri derivanti dal pagamento dei ratei di pensione maturati dagli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche fino al 30 giugno 1990 e dalla restituzione dei contributi agli iscritti medesimi, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 127, valutati in lire 72 miliardi e 230 milioni, si provvede a carico delle disponibilita' finanziarie relative al 1990 di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con assorbimento delle somme concesse agli stessi titoli nel corso dell'anno 1990. Sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170.

Testo vigente dal 25 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;249~art5 · fonte su Normattiva