I trattamenti pensionistici a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche maturati successivamente alla data del 30 giugno 1990 stabilita dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, per lo scioglimento dell'Ente, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. La misura delle pensioni erogate dalla gestione di cui al comma 1 e' determinata in base alle disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127. Le predette pensioni sono soggette alla perequazione automatica con gli stessi criteri in vigore per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Testo vigente dal 25 agosto 1990
