Le norme contenute nel regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 481, legge 27 ottobre 1951, n. 1342, restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge.
Testo vigente dal 16 giugno 1967
