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Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate. Le scuole allievi operai svolgono corsi annuali, biennali e triennali. Presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.
Testo in vigore dal 4 giugno 1964 al 9 ottobre 2010
