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All'onere di lire 143.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si fara' fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 110 (lire 33.500.000) e 145 (lire 110.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio. All'onere di lire 72.000.000, derivante dalla presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si fara' fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli nn. 110 (lire 17.000.000) e 145 (lire 55.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 4 giugno 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-05-19;345~art11 · fonte su Normattiva