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L'istituzione delle scuole allievi operai e' disposta con decreto del Ministro per la difesa. Con decreto del Ministro per la difesa sono altresi' stabiliti l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi, le prove di esame e le condizioni di ammissione degli allievi nonche', sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, i programmi dei corsi.

Testo in vigore dal 4 giugno 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-05-19;345~art2 · fonte su Normattiva