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Agli allievi operai che, ultimati i corsi, superino le prove stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 2 e' rilasciato un attestato di idoneita' all'esercizio del relativo mestiere. Il predetto attestato, a parita' di altre condizioni, da' diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro e nella emigrazione.

Testo in vigore dal 4 giugno 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-05-19;345~art4 · fonte su Normattiva